STATUTO del GRANDUCATO di
CASALI SEGA


PREAMBOLO

Dopo che la Divina Provvidenza ebbe formato l'ordinato sistema dell' Universo e distribuito la materia nella forma delle cose per realizzare una più perfetta natura, Noi Nicolino I° Puntel, sublimando i fastigi dell'Impero Asburgico, di nostra certa scienza, regia autorità, disponiamo che solo le presenti disposizioni - non in contrasto con le norme Divine e della Suprema Costituzione - abbiano vigore nel nostro Granducato di Casali Sega come legge fondamentale perpetua ed irrevocabile.


TITOLO I
NORME GENERALI.
ART.1 Il Granducato di Casali Sega è un regime fondato sull'assolutismo illuminato del Granduca. Il Granduca è svincolato dalle leggi .
ART.2 Il trono è ereditario secondo la millenaria legge della tradizione e la successione è determinata dal Granduca stesso.
ART.3 Tutto il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, è esercitato dal Granduca e le decisioni o pareri dell'Assemblea dei sudditi non sono vincolanti per il Granduca.
ART.4 La persona del Granduca è sacra ed inviolabile.
ART.5 Il Granduca nomina tutte le cariche dello Stato sanziona le leggi, le promulga, può far grazia e commutare le pene. Può altresì battere moneta con la propria effige ed a proprie spese.
ART.6 Il Granduca convoca ogni anno l'Assemblea dei Sudditi. Le votazioni sono fatte per alzata di mano ed in rigoroso silenzio.
Il Granduca nomina il suo successore e/o reggente (pro Console) ed il Ciambellano tutto fare. Il giorno dell'Assemblea è festivo.
ART.7 La proposizione delle leggi appartiene al Granduca che può sentire l'Assemblea dei Sudditi. I Sudditi non sono perseguibili per le loro opinioni e richieste espresse nel corso dell'Assemblea. Sono però censurabili le forme e modalità sconvenienti e petulanti.
ART.8 La lingua ufficiale del Granducato è il Friulano (ovvero ladino orientale). Sono tollerati il Tischilbongarish ed altre parlate purchè non subdolamente utilizzate per giacobine mormorazioni.
E' potere del Granduca disporre che i sudditi prestino, seppur in via eccezionale e di urgenza, a favore di altri sudditi bisognosi, negletti, derelitti, anziani, vedovi/e e comunque poveri, attività di collaborazione ( es. raccolta funghi, frutti di bosco, legnatico, sfalcio e raccolta fieno, mungitura bestiame…).
Quanto non disciplinato dal presente Statuto, sarà oggetto di separato regolamento.


TITOLO II
DIRITTI E DOVERI DEI SUDDITI.
ART.9 Tutti i Sudditi, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinnanzi alla Legge. Tutti godono egualmente dei diritti civili e politici.
ART.10 La libertà individuale è garantita.
Il domicilio inviolabile. La stampa sarà libera.. Le proprietà sono inviolabili.
ART.11 Nessun tributo o tassa o imposta è a carico dei Sudditi.
Il debito Pubblico è garantito dal Granduca con lo sfruttamento del suolo e sottosuolo pubblico di proprietà del Granduca (es. miniere, cave, boschi, pascoli, fiumi, sopra e sotto i confini così come autodeterminati e già posseduti e goduti. Annualmente ed in costanza dell'Assemblea il Granduca omaggerà i capi famiglia secondo il suo illuminato giudizio dei prodotti e profitti del Granducato.
ART.12 I Sudditi possono esprimere i loro pareri e formulare richieste al Granduca nel corso dell'Assemblea annuale.
L'accoglimento o meno di dette è nella disponibilità illuminata del Granduca.
I Foresti possono assistere all' Assemblea generale ma purchè tacciano e versino un congruo obolo per le cibarie.
ART.13 I Sudditi hanno diritto ai privilegi dello Statuto purchè non diano sfogo all'ira, gola, accidia, lussuria, non diano un falso saluto di pace, non spergiurino, non rendano male per male non offendano, ma sopportino pazientemente le offese, non si facciano giustizia da sé, non contraccambino le calunnie, non siano superbi, non dediti al vino, in quanto il vino fa vaneggiare anche i saggi, non siano gran mangiatori di talchè non sopravvenga l'indigestione, non dormiglioni, non pigri, non mormoratori, non criticoni , non invidiosi, non soddisfino i bassi desideri della carne , non facciano discorsi cattivi e sconvenienti, non si beino delle proprie ricchezze o stato sociale, non amino il parlar di frequente, distraendo gli altri, non amino pronunciare parole sconce, non amino il riso frequente e grossolano, non siano dediti a letture licenziose, non espongano le pudende, che i maschi portino brache acconce e le donne vestimenta tali da non creare turbamento all'uomo e che i Sudditi menino vanto della loro fedeltà, non si adirino per il peccato altrui, non amino i litigi ed evitino vanterie, non si approprino delle cose pubbliche o ancorché private, venerino gli anziani e non scandalizzino i giovani.
Non disperino mai della misericordia del Granduca.


TITOLO III
DELLE PENE

Il Granduca esercita ed applica in modo assoluto la tradizione e gli usi e determina le relative pene.
Lo stesso può nominare un " Saggio" per l'istruzione della causa e del processo nonché per l'assunzione delle prove.
Nel corso dei processi e delle cause è consentito un accordo privato tra le Parti fino ad un minuto prima della decisione del Granduca.
Le sanzioni e le pene sono immediatamente esecutive. Per esse è prevista solo la Grazia del Granduca.
Chi non rispetta o non accetta le sanzioni e le pene sarà esiliato.
Pene per colpe gravi:
Esclusione dall'Assemblea, dalla mensa e dal Coro nonché dal saluto.
Il colpevole stia altresì solo al lavoro, consumi il cibo da solo e senza vino né benedizioni.
Pene per colpe lievi:
Corresponsione di beni in natura ( es: formaggi, trote, frutti di bosco, legnatico…) a favore dei Sudditi del Granducato.
Tanto è Legge.
Promulgato in Casali Sega addì 12 Agosto nell'anno del Signore 2002 e del 1°del Regno Nostro.

 

IL GRANDUCA
NICOLINO I° PUNTEL DEL CASATO PECIAR

Il Guardasigilli pro-Console
MATIZ AMELIO