STATUTO del GRANDUCATO di
CASALI SEGA
PREAMBOLO
Dopo che la Divina Provvidenza ebbe formato l'ordinato sistema dell' Universo
e distribuito la materia nella forma delle cose per realizzare una più
perfetta natura, Noi Nicolino I° Puntel, sublimando i fastigi dell'Impero
Asburgico, di nostra certa scienza, regia autorità, disponiamo che
solo le presenti disposizioni - non in contrasto con le norme Divine e della
Suprema Costituzione - abbiano vigore nel nostro Granducato di Casali Sega
come legge fondamentale perpetua ed irrevocabile.
TITOLO I
NORME GENERALI.
ART.1 Il Granducato di Casali Sega è un regime fondato
sull'assolutismo illuminato del Granduca. Il Granduca è svincolato
dalle leggi .
ART.2 Il trono è ereditario secondo la millenaria legge della
tradizione e la successione è determinata dal Granduca stesso.
ART.3 Tutto il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, è
esercitato dal Granduca e le decisioni o pareri dell'Assemblea dei sudditi
non sono vincolanti per il Granduca.
ART.4 La persona del Granduca è sacra ed inviolabile.
ART.5 Il Granduca nomina tutte le cariche dello Stato sanziona le
leggi, le promulga, può far grazia e commutare le pene. Può
altresì battere moneta con la propria effige ed a proprie spese.
ART.6 Il Granduca convoca ogni anno l'Assemblea dei Sudditi. Le votazioni
sono fatte per alzata di mano ed in rigoroso silenzio.
Il Granduca nomina il suo successore e/o reggente (pro Console) ed il Ciambellano
tutto fare. Il giorno dell'Assemblea è festivo.
ART.7 La proposizione delle leggi appartiene al Granduca che può
sentire l'Assemblea dei Sudditi. I Sudditi non sono perseguibili per le
loro opinioni e richieste espresse nel corso dell'Assemblea. Sono però
censurabili le forme e modalità sconvenienti e petulanti.
ART.8 La lingua ufficiale del Granducato è il Friulano (ovvero
ladino orientale). Sono tollerati il Tischilbongarish ed altre parlate purchè
non subdolamente utilizzate per giacobine mormorazioni.
E' potere del Granduca disporre che i sudditi prestino, seppur in via eccezionale
e di urgenza, a favore di altri sudditi bisognosi, negletti, derelitti,
anziani, vedovi/e e comunque poveri, attività di collaborazione (
es. raccolta funghi, frutti di bosco, legnatico, sfalcio e raccolta fieno,
mungitura bestiame
).
Quanto non disciplinato dal presente Statuto, sarà oggetto di separato
regolamento.
TITOLO II
DIRITTI E DOVERI DEI SUDDITI.
ART.9 Tutti i Sudditi, qualunque sia il loro titolo o grado,
sono uguali dinnanzi alla Legge. Tutti godono egualmente dei diritti civili
e politici.
ART.10 La libertà individuale è garantita.
Il domicilio inviolabile. La stampa sarà libera.. Le proprietà
sono inviolabili.
ART.11 Nessun tributo o tassa o imposta è a carico dei Sudditi.
Il debito Pubblico è garantito dal Granduca con lo sfruttamento del
suolo e sottosuolo pubblico di proprietà del Granduca (es. miniere,
cave, boschi, pascoli, fiumi, sopra e sotto i confini così come autodeterminati
e già posseduti e goduti. Annualmente ed in costanza dell'Assemblea
il Granduca omaggerà i capi famiglia secondo il suo illuminato giudizio
dei prodotti e profitti del Granducato.
ART.12 I Sudditi possono esprimere i loro pareri e formulare richieste
al Granduca nel corso dell'Assemblea annuale.
L'accoglimento o meno di dette è nella disponibilità illuminata
del Granduca.
I Foresti possono assistere all' Assemblea generale ma purchè tacciano
e versino un congruo obolo per le cibarie.
ART.13 I Sudditi hanno diritto ai privilegi dello Statuto purchè
non diano sfogo all'ira, gola, accidia, lussuria, non diano un falso saluto
di pace, non spergiurino, non rendano male per male non offendano, ma sopportino
pazientemente le offese, non si facciano giustizia da sé, non contraccambino
le calunnie, non siano superbi, non dediti al vino, in quanto il vino fa
vaneggiare anche i saggi, non siano gran mangiatori di talchè non
sopravvenga l'indigestione, non dormiglioni, non pigri, non mormoratori,
non criticoni , non invidiosi, non soddisfino i bassi desideri della carne
, non facciano discorsi cattivi e sconvenienti, non si beino delle proprie
ricchezze o stato sociale, non amino il parlar di frequente, distraendo
gli altri, non amino pronunciare parole sconce, non amino il riso frequente
e grossolano, non siano dediti a letture licenziose, non espongano le pudende,
che i maschi portino brache acconce e le donne vestimenta tali da non creare
turbamento all'uomo e che i Sudditi menino vanto della loro fedeltà,
non si adirino per il peccato altrui, non amino i litigi ed evitino vanterie,
non si approprino delle cose pubbliche o ancorché private, venerino
gli anziani e non scandalizzino i giovani.
Non disperino mai della misericordia del Granduca.
TITOLO III
DELLE PENE
Il Granduca esercita ed applica in modo assoluto la tradizione e gli usi
e determina le relative pene.
Lo stesso può nominare un " Saggio" per l'istruzione della
causa e del processo nonché per l'assunzione delle prove.
Nel corso dei processi e delle cause è consentito un accordo privato
tra le Parti fino ad un minuto prima della decisione del Granduca.
Le sanzioni e le pene sono immediatamente esecutive. Per esse è prevista
solo la Grazia del Granduca.
Chi non rispetta o non accetta le sanzioni e le pene sarà esiliato.
Pene per colpe gravi:
Esclusione dall'Assemblea, dalla mensa e dal Coro nonché dal saluto.
Il colpevole stia altresì solo al lavoro, consumi il cibo da solo
e senza vino né benedizioni.
Pene per colpe lievi:
Corresponsione di beni in natura ( es: formaggi, trote, frutti di bosco,
legnatico
) a favore dei Sudditi del Granducato.
Tanto è Legge.
Promulgato in Casali Sega addì 12 Agosto nell'anno del Signore 2002
e del 1°del Regno Nostro.
IL GRANDUCA
NICOLINO I° PUNTEL DEL CASATO PECIAR
Il Guardasigilli pro-Console
MATIZ AMELIO